Vigilessa di Ronchi accusata e denunciata: reato estinto per prescrizione
RONCHI Ha reso dichiarazioni spontanee, poi il Collegio presieduto dal giudice Marcello Coppari, a latere Concetta Bonasia e Caterina Caputo, si è ritirato in Camera di consiglio.
Quindi, il presidente ha dato lettura del dispositivo: non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Si è concluso così il processo nei confronti di Elvi Daris, l’agente all’epoca dei fatti contestati in servizio presso la Polizia locale di Ronchi dei Legionari. La vicenda risale al 2015, a fronte delle ipotesi di reato di truffa, peculato, falso ideologico e materiale in atto pubblico.
Aperta la discussione finale, il pubblico ministero, prendendo atto della maturata prescrizione dei reati contestati, ha sostanzialmente ripercorso l’attività di indagine eseguita dalla Guardia di finanza, partita dalla denuncia dell’allora comandante Corrado Calligaris. Ha fatto riferimento ad episodi per i quali, in orario di servizio, l’agente «non eseguiva alcuna attività lavorativa», in altri casi utilizzando anche l’auto in dotazione alla Municipale. Parlando poi dei fogli di servizio, ha rilevato una «certa leggerezza nelle comunicazioni» e di «parziale compilazione delle annotazioni». La difesa, rappresentata dall’avvocato Massimo Bruno, ha rinnovato l’eccezione, già sollevata, in ordine all’inutilizzabilità degli atti di indagine che, a fronte di una proroga, si collocavano oltre il termine dovuto dei sei mesi. Entrando nel merito della vicenda, ha posto l’accento sulla “natura” dei fogli di servizio, qualificandoli quali «atti interni rientranti nel rapporto privatistico» tra gli agenti. «Quei fogli, in realtà, non costituiscono un atto pubblico, perché non hanno efficacia nei confronti dell’esterno, bensì dell’attività interna», ha chiarito il difensore richiamandosi alla giurisprudenza derivante da sentenze in tal senso e quindi con il conseguente «venir meno dell’ipotesi di falso». E se un’auto della Polizia locale è stata vista in un parcheggio vicino ad un’azienda agricola, era perché quell’area di sosta veniva usualmente utilizzata, «ottima per lasciare la vettura per poi eseguire il servizio di controllo sul territorio». La Guardia di finanza, ha aggiunto, «più volte nell’indicare nell’area la generica presenza di una “donna”, aveva individuato la persona sbagliata». Ha infine parlato di «una serie di elementi non concordi, né precisi», ai fini della sussistenza della prova.
Elvi Daris in aula ha dichiarato: «Non ho mai messo in atto raggiri nei confronti del Comando di Polizia locale, del Comune e dell’amministrazione comunale. Ho sempre svolto il mio servizio in pattuglia secondo l’ordine impartitomi. E se mi fermavo era per una pausa consentita agli agenti. Ho eseguito regolarmente la mia attività istituzionale, non ho mai mancato ai miei doveri, anche con attestazioni di buon servizio da parte del comandante. Ho subito pesanti conseguenze per questa vicenda, sul lavoro e familiari».
L’avvocato Bruno ha osservato: «Il Tribunale ha posto fine ad una annosa e costosa vicenda e, in considerazione del tempo trascorso, non ha ritenuto di sentire l’ultimo teste della difesa che avrebbe chiarito alcune situazioni. Il nostro codice di rito infatti impone al giudice, quando si trova di fronte ad una causa di estinzione del reato, come nel caso di specie per prescrizione, di dichiararlo con sentenza».
