Il Tribunale: «Al docente precario di Trieste andava il bonus garantito ai colleghi di ruolo»
Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto a un insegnante precario il diritto al benefit di 500 euro l’anno previsto dalla Carta elettronica del docente a copertura delle spese di aggiornamento e formazione professionale. Il caso riguarda un docente che ha insegnato in una scuola triestina con contratto a tempo determinato per quattro anni consecutivi, dal 2018 al 2022. La sentenza è stata pronunciata del giudice del lavoro Paolo Ancora. A sostenere l’insegnante è stato l’avvocato Andrea Pittoni di Udine. Chiamato in causa, e costituitosi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Istruzione. Il giudice ha dunque stabilito a favore del docente il diritto a ottenere la Carta elettronica, considerando anche gli anni scolastici pregressi, consentendo quindi il relativo beneficio di duemila euro. Il ministero è stato così condannato a mettere a disposizione dell’insegnante la “carta docente” (o altro equipollente) e al rimborso delle spese processuali per 1.030 euro.
È una sentenza significativa, al pari di altre già registrate nei tribunali della regione, poiché riconosce la parificazione tra docenti di ruolo e precari. Parificazione non contemplata nella legge 107 del 2015 (la “Buona Scuola”) che ha riconosciuto il “bonus economico” esclusivamente al personale di ruolo. Nel ricorso, l’avvocato Pittoni ha esposto che l’insegnante ha prestato attività didattica alle dipendenze del Ministero attraverso dei contratti, attività «pienamente equiparata» a quella svolta dai docenti di ruolo che però non prevede la copertura economica in ordine a formazione e aggiornamento professionale. Ha ravvisato la «violazione della contrattazione collettiva di settore ma soprattutto del principio eurounitario di non discriminazione» dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 4. Accordo quadro recepito dalla direttiva europea 1999/ 70. S’è richiamato anche al pronunciamento della Corte di giustizia dell’Ue che ha evidenziato il contrasto tra quanto prevede la legge 107 attribuendo il “bonus” ai soli docenti di ruolo, rispetto all’accordo quadro. Il Ministero, da parte sua, ha chiesto il rigetto dell’istanza sostenendo che la “carta docente” non è correlata alla prestazione lavorativa, quindi «non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l’uguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato». In altre parole, non si può parlare di discriminazione .
Il giudice del lavoro ha invece accolto l’istanza dell’insegnante precario, sulla scorta del «dovere e diritto di aggiornamento professionale del docente senza distinguere se di ruolo o meno», come riconosciuto dal decreto legislativo 297 del 1994 e dai diversi contratti collettivi di comparto. Ha evidenziato il pronunciamento della Corte di giustizia europea che ha rilevato il contrasto tra il bonus esclusivo per i docenti di ruolo con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Alla base del pronunciamento tre concetti base: la formazione obbligatoria, permanente e strutturale per tutti gli insegnanti, senza distinzione di categorie; la stessa tipologia di attività e competenza professionale richiesta; il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha «censurato negativamente» la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine, ritenuta «irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica amministrazione». Del resto, il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale «grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso», ha argomentato il giudice
