Referendum, in gioco non c’è la terzietà del giudicante ma l’indipendenza del magistrato inquirente
Voterò NO alla separazione delle carriere perché credo nell’indipendenza della magistratura e nell’equilibrio del processo penale tra accusa e difesa. Quest’affermazione farà storcere il naso a qualcuno, ma se sostenere la riforma è un diritto, e noi avvocati del diritto ne siamo i primi cultori e difensori, lo è altrettanto contestarne il principio con consapevolezza, provando a spiegare, in brevi battute, cosa si può celare dietro una riforma che non separerebbe semplicemente due funzioni.
Attraverso le domande che mi pongono alcuni amici, riconosco l’assenza, nel dibattito pubblico, di un’analisi giuridica, tradotta in termini semplici, attraverso la quale la politica dovrebbe parlare alla gente comune, per spiegarle anche quali assetti costituzionali potrebbero essere modificati con questa riforma.
Nel nostro ordinamento abbiamo già, di fatto, due funzioni separate: c’è un pubblico ministero che rappresenta l’accusa e un giudice terzo che giudica. Non vi è alcuna promiscuità tra i due ruoli. È vero che per accedere alla magistratura il percorso è unico ed è anche vero che il passaggio da una funzione all’altra è ancora possibile, ma con gli anni è divenuta una prassi residuale e la selezione è molto rigorosa: può avvenire una sola volta ed entro un breve limite temporale, stabilito dalla legge, dall’ingresso in magistratura. Inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura prima valuta il curriculum, la competenza professionale e l’idoneità del richiedente.
Il Csm, l’attuale organo di autogoverno della magistratura, secondo l’articolo 104 della Costituzione, è formato da tre membri di diritto: Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Inoltre, da ventiquattro membri elettivi che rimangono in carica per quattro anni. Sedici dei quali sono magistrati togati che provengono da diverse funzioni. Otto membri laici eletti dal Parlamento, tra i quali vi sono professori universitari e avvocati. Tra i membri del Csm, i magistrati togati sono la maggioranza perché è fondamentale evitare il controllo diretto da parte della politica. Se dovesse passare questa riforma gli organi di autogoverno della magistratura saranno due ma nella sostanza cambierà la loro composizione. È previsto, ad esempio, lo strumento del sorteggio per la quota dei magistrati. Ciò significa indubbiamente lasciare al caso la professionalità e la competenza dei suoi componenti.
A ben vedere, il punto centrale di questa riforma non è la terzietà del giudicante, quella è già garantita. In gioco c’è soprattutto l’indipendenza del magistrato inquirente.
C’è chi potrebbe sollevare delle obiezioni, contestandomi che nel testo della riforma non c’è un articolo che confermi questa mia preoccupazione. In realtà, non trovo una espressa previsione che sia in grado di sottrarre, in futuro, l’organo inquirente da un potenziale indirizzo politico.
L’articolo 101 della Costituzione prevede che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Questa garanzia, oggi, si estende anche al pubblico ministero in forza dell’unità della magistratura e del collegamento tra gli articoli 104, 105, 107, 108 e 112 della nostra Costituzione. Finché pubblici ministeri e giudici fanno parte dello stesso ordine costituzionale, condividono le stesse garanzie di indipendenza. Ottenuta la separazione delle due funzioni per il pubblico ministero verrebbe meno il suo inserimento in quel sistema di tutele costituzionali.
La riforma sulla separazione delle carriere si limita a delineare l’esistenza e la struttura essenziale dei due organi di autogoverno: Consiglio Superiore della magistratura giudicante e requirente, senza blindarne l’architettura interna. Non sono fissate in Costituzione le regole decisive sul numero dei magistrati e sui meccanismi di selezione che vengono invece demandati alla legge ordinaria.
Non intendo dire che il pubblico ministero diventi formalmente dipendente dal governo, ma che la sua indipendenza non sia più una garanzia costituzionale diretta. È questo uno dei rischi reali della riforma: spostare l’asse delle garanzie del pubblico ministero dal livello costituzionale a quello legislativo, rendendo possibile un condizionamento indiretto attraverso, ad esempio, regole su carriere, incarichi, uffici e progressioni professionali.
In sostanza, sebbene nella forma i doveri del pubblico ministero rimarranno gli stessi, la sua indipendenza non sarà più blindata e a quel punto non servirà violarla, basterà condizionarla.
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