Ma, in pratica, la cassa integrazione come funziona?
La recente situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 ha posto l’attenzione dei Governi di tutto il mondo sulla necessità di adottare misure di sostegno alle aziende, salvaguardando l’occupazione dei lavoratori durante il periodo di forzata inattività. La perdita del posto di lavoro, o comunque una diminuzione della capacità d’acquisto del singolo, è in grado di incidere, se diffusa su larga scala, sul mercato globale dei consumi, innescando fenomeni recessivi anche transnazionali. In tale ottica, il Governo ha emanato diverse misure volte a garantire il sostentamento dei singoli dipendenti e delle loro famiglie sollevando nel contempo le aziende, impossibilitate a ricevere le prestazioni di lavoro in ragione del lockdown, dal costo della manodopera alle loro dipendenze, estendendo le modalità di accesso e introducendo di fatto un sistema di ammortizzazione sociale a carattere universale. E così industrie, studi professionali, imprese varie hanno chiesto la cosiddetta cassa integrazione per cercare di tenere in equilibrio il business e il benessere sociale di tutti. Ma, al di là del concetto generico, che cos’è davvero la cassa integrazione? Chi la può chiedere e chi la può ottenere? È uguale per tutti o viene diversificata. A rispondere è l’avvocato Angelo Zambelli, co-managing partner dello Studio Legale Grimaldi ci ha aiutato a fare chiarezza.
Quando un’azienda può chiedere la cassa integrazione?
«La cassa integrazione è un trattamento di integrazione salariale previsto a livello legislativo sin dagli anni ’40 del secolo scorso, in particolare per il settore industriale. Oggi tale trattamento – non avendo portata generale – è concesso dall’INPS solo nei confronti di aziende operanti in determinati settori e in presenza di specifiche condizioni e causali. In generale, il trattamento di Cassa Integrazione può essere concesso quando l’azienda abbia necessità di sospendere o ricevere la prestazione lavorativa dei propri dipendenti in regime di orario ridotto. Tale sospensione o riduzione permette l’accesso agli ammortizzatori sociali quando sia conseguenza di condizioni aziendali legate a: eventi transitori e non imputabili all’azienda o ai singoli dipendenti, situazioni temporanee di mercato, piani di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale ovvero a seguito dell’utilizzo di contratti di solidarietà difensivi. Da ultimo, oltre alle normali causali di cui sopra, la normativa di emergenza promulgata dal Governo in risposta ai recenti avvenimenti ha introdotto tra causali di accesso quella denominata “emergenza Covid-19” per usufruire del trattamento ordinario di integrazione salariale».
Quali lavoratori possono accedere alla cassa integrazione?
«I destinatari del trattamento di integrazione salariale sono quei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri), sia a tempo determinato sia indeterminato, tra i quali sono compresi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. I lavoratori devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda da parte dell’azienda, di un’anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, salvo che nelle ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale venga richiesto per eventi oggettivamente non evitabili. La normativa d’urgenza ha esteso l’ambito dei lavoratori che possono essere assoggettati al trattamento richiedendo quale unico requisito di accesso alla cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza Covid-19” quello dell’essere in forza presso l’azienda alla data del 17 marzo 2020, escludendo così la necessità del requisito della anzianità normalmente previsto».
Quali aziende hanno accesso alla cassa integrazione? Tutte o solo quelle di alcuni settori?
«L’accesso alla cassa integrazione non è universale, ma è ammesso per le sole aziende, e i relativi dipendenti, che operano nell’ambito di specifici settori predeterminati dalla legge oltre che in possesso di determinati requisiti. I settori di attività che rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni (CIG) variano a seconda del trattamento richiesto (ordinario o straordinario). Senza alcuna pretesa di esaustività, i principali settori di riferimento sono i seguenti: aziende industriali, aziende commerciali (con più di 50 dipendenti), agenzie di viaggio e turismo, aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale. Inoltre, per i dipendenti di aziende appartenenti a settori non beneficiari degli interventi di integrazione salariale previsti dalla legge, è invece previsto l’intervento dei fondi di solidarietà (FIS e FISB)».
La cassa integrazione si può «modulare»?
«Certamente sì: la cassa integrazione è un istituto per sua natura “modulabile” rispetto alle specifiche esigenze aziendali. Infatti, la possibilità di adattamento alle specifiche esigenze aziendali è data sia dal novero di strumenti di ammortizzazione sociale a disposizione, sia dalla possibilità di utilizzare le stesse in caso di sospensioni totali dell’attività sia per far fronte a mere riduzioni dell’orario di lavoro. In sostanza, facendo un esempio, in relazione all’ipotesi di Cassa Integrazione attivata per far fronte a “situazioni temporanee di mercato”, accade di frequente che i singoli lavoratori non siano completamente “sospesi a zero ore” (ipotesi ormai marginale), ma si trovino a lavorare con un regime di orario ridotto. Ciò nonostante, con l’attivazione della cassa integrazione ordinaria gli stessi potranno continuare a ricevere gran parte della retribuzione relativa alle “ore non lavorate” (seppur nei limiti dei massimali) direttamente dall’Ente Previdenziale senza aggravare la posizione economica dell’azienda che si trovi a fronteggiare una situazione di mercato comportante una riduzione dell’attività produttiva, salvaguardando in tal modo anche i livelli occupazionali».
Quanti tipi di Cassa Integrazione ci sono?
«I trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) sono di tre tipologie, ovvero: la prima è la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un fondo a disposizione di aziende industriali (e assimilabili) che trova applicazione in caso di eventi aziendali transitori e non imputabili (per esempio, malfunzionamento di un macchinario o di un impianto produttivo oppure temporanea riduzione degli ordini), ovvero in caso di sopraggiunte e temporanee situazioni di mercato. Poi c’è la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un fondo a disposizione, tra l’altro, di aziende industriali (e assimilabili) con più di 15 dipendenti o di società commerciali con oltre 50 dipendenti e il trattamento straordinario di integrazione salariale ha una durata che è potenzialmente più lunga di quella ammessa dalla copertura della CIGO. Tale ammortizzatore, inoltre, trova applicazione in caso di circostanze eccezionali (ad esempio, processi di riorganizzazione aziendale o crisi della società) e prevede dei meccanismi di “rotazione” tra lavoratori fungibili (quando vi sia una sospensione parziale dell’attività aziendale). Poi c’è la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un fondo a carattere eccezionale. Tale fondo ha una funzione “residuale” rispetto agli altri trattamenti di integrazione salariale ed è gestito dalle Regioni e a disposizione di tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal numero di dipendenti). La CIGD opera nei limiti del budget disponibile e viene di volta in volta attivata dal Governo per far fronte a specifiche eventi di crisi economica, settoriale, territoriale o anche, talvolta, aziendale».
Quanto può durare una cassa integrazione?
«La durata del periodo di integrazione salariale dipende dalle esigenze aziendali e trova il limite di legge a seconda della tipologia di Cassa Integrazione implementata in azienda. In caso di trattamento ordinario la durata massima è stabilita dalla legge in 13 settimane continuative ed è prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane nel biennio. Invece, in caso di trattamento straordinario la durata massima è pari a 24 mesi per la causale “riorganizzazione aziendale” e di 12 mesi in caso di “crisi aziendale” in un arco temporale quinquennale. Infine, con riferimento al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga il periodo massimo di copertura è stabilito con decreto ministeriale. Sotto il profilo temporale, è importante evidenziare che il periodo di 9 settimane previsto dal decreto Cura Italia come periodo di CIGO con causale Covid-19 non è conteggiato ai fini del calcolo dei periodi di durata massima di CIGO e CIGS».
A quanto ammonta il trattamento di integrazione salariale? Sono previste limitazioni? Un’azienda può integrare per far sì che i suoi dipendenti arrivino a guadagnare il «normale» stipendio?
«Il trattamento di integrazione salariale ammonta a un importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Tale importo è pari nel massimo a lordi € 998,18, in caso di retribuzione mensile inferiore o pari a € 2.159,48, ovvero a lordi € 1.199,72, in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.159,48. Per quanto concerne i lavoratori retribuiti a cottimo e quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, l’integrazione è calcolata sul guadagno medio orario percepito dal lavoratore nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta. Ciò premesso, va specificato che gli importi sopra indicati sono determinati annualmente con un aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tali importi sono liberamente integrabili da parte del singolo datore di lavoro che può colmare, in tutto o in parte, la parte di retribuzione “mancante” non coperta dall’ammortizzatore sociale. Tale integrazione non deve necessariamente rispettare forme prestabilite o avvenire tramite l’utilizzo di complessi canali istituzionali, ma può avvenire tramite la conclusione di accordi a livello individuale o collettivo, ovvero anche tramite l’accesso volontario a fondi di solidarietà che prevedano tale tipo di integrazione».
